STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
LAUREATI
IN SCIENZE FORESTALI
È
costituita, con sede in Roma presso la Federazione Italiana dei Dottori in
Agraria e Forestali, di seguito detta FIDAF, l’Associazione Italiana Laureati in Scienze Forestali, di seguito
detta Associazione, ente senza scopo di lucro ed a durata illimitata. La
Associazione ha attualmente sede in Roma, in via Livenza 6.
Acronimo
dell’Associazione è ALIFOR.
L’Associazione
ha lo scopo di tutelare gli interessi culturali, morali, giuridici e
professionali dei laureati in scienze e tecniche forestali. Per il perseguimento
di questo scopo l’Associazione:
a)
assume iniziative e svolge
ogni opportuna azione che valga a tutelare la professione dei laureati in
scienze e tecniche forestali;
b) svolge
ogni opportuna azione che valga, in relazione agli studi specifici da essi
seguiti per il conseguimento dei titoli accademici, a inserire laureati in
scienze e tecniche forestali:
negli organi e nei ruoli di qualsiasi Ente pubblico o struttura privata
che gestisca un patrimonio agro-silvo-pastorale;
negli organi e nei ruoli delle pubbliche amministrazioni preposte alla
difesa del suolo, nel settore delle sistemazioni idrauliche integrate e in
quello degli interventi sistematori a presidio di opere pubbliche e di abitati,
nei servizi tecnici dell’erario, nell’amministrazione dei beni fondiari
dello Stato, nella tutela del paesaggio e dei beni monumentali rappresentati da
formazioni forestali naturali o seminaturali, nel settore del verde urbano,
nelle aree protette e in altri settori affini connessi alla tutela e
valorizzazione delle risorse forestali;
negli albi dei consulenti giudiziari e negli albi ed elenchi di
consulenti, istruttori, progettisti, collaudatori ed altri incaricati di
pubbliche funzioni professionali;
nell’insegnamento di discipline scientifiche e tecniche e
nell’educazione ambientale;
c)
assume ogni utile iniziativa
in materia di aggiornamento e di perfezionamento professionale, in concorso sia
con istruzioni accademiche, culturali e di studio, sia con il pubbliche
amministrazioni preposte alla tutela dei boschi, del paesaggio e dei territori
montani in genere;
d) assume
o promuove lo studio dei problemi economici e di applicazioni tecniche per il
progresso dell’economia montana, per la tutela idrogeologica e la difesa
vegetale del territorio nazionale, per l’incremento della selvicoltura e per
lo sviluppo delle industrie che utilizzano e trasformano prodotti forestali;
e)
promuove iniziative a
carattere culturale e divulgativo con lo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni locali e centrali.
La
Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le quote degli
scritti, le rendite del suo eventuale patrimonio e con finanziamenti pubblici e
privati.
Il
patrimonio potrà essere incrementato con oblazioni, donazioni, legati ed
erogazioni di Enti e privati che intendano concorrere al potenziamento della
istituzione, con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali, nonché
con le riserve che potranno essere accompagnate con gli eventuali avanzi di
gestione.
Esclusivamente
in funzione del miglior conseguimento dello scopo fondativo ed in coerenza alla
propria natura di Ente senza scopo di lucro, la Associazione potrà svolgere
ogni attività funzionale a tale scopo, ivi comprese la partecipazione a società,
associazioni, consorzi e comitati.
Possono
essere membri dell’Associazione i laureati in scienze e tecniche forestali con
titolo ottenuto a seguito di cicli di studi universitari di durata almeno
triennale, in regola con almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione alle Associazioni provinciali, interprovinciali e regionali di
I grado aderenti alla FIDAF;
b)
iscrizione diretta all’Associazione;
c)
iscrizione a una delle Sezioni regionali di cui all’art. 5.
L’Associazione
promuove, riconosce e coordina Sezioni a livello regionale.
Ogni Sezione
gode di autonomia e di libertà di iniziativa ed azione ed è retta da un
proprio Regolamento e dalle deliberazioni approvate dalla propria Assemblea
Generale. Detto Regolamento e le sue riforme non saranno esecutivi se non dopo
la ratifica del Consiglio Direttivo dell’Associazione, di cui all’art. 9.
L’Assemblea
di ciascuna Sezione può determinare una quota associativa per la parte
eccedente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Sono
Organi della Associazione:
1.
Il Presidente
2.
L'Assemblea dei Soci
3.
Il Consiglio Direttivo
4.
Il Collegio delle Sezioni regionali
5.
Il Collegio dei Revisori
6.
Il Collegio dei Probiviri
Il
Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente del
Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale della Associazione.
Inoltre
il Presidente:
a)
convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede,
proponendo le materie nelle rispettive adunanze;
b)
firma gli atti e tutto quanto occorra per l'esplicazione degli affari
deliberati;
c)
vigila sul buon andamento della Associazione
d)
amministra la Associazione nei limiti delle attribuzioni delegategli dal
Consiglio Direttivo;
e)
in situazioni di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, sui
quali deve riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione;
f)
esercita ogni compito e funzioni a lui demandati dal presente statuto.
Il
Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione
delle deliberazioni consiliari, sovraintende al buon andamento e
all’amministrazione dell’Associazione, esercita i poteri e le funzioni per i
quali abbia avuto delega dal Consiglio.
L’Assemblea
costituita da Soci in regola ai sensi dell’art. 3 si riunisce in via ordinaria
una volta all’anno, entro il primo bimestre, su convocazione del Presidente,
per avviso spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. Essa delibera sul bilancio preventivo dell’anno e sul conto
consuntivo di quello precedente, prende in esame l’attività
dell’Associazione su relazione del Consiglio e del Presidente e delibera sulle
questioni di maggiore importanza concernenti l’attività stessa, sulle norme
di ordinamento interno dell’Associazione, sugli affari patrimoniali, sulla
eventuale esclusione dei soci. Per quanto riguarda la validità dell’Assemblea
e delle sue deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria, si fa
espresso riferimento all’art. 2 del Codice Civile.
È
altresì di competenza dell’Assemblea l’elezione, a scrutino segreto e a
maggioranza relativa, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori e determinarne il compenso.
In
prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della meta più uno
degli aventi diritto al voto, in
seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno ed ad un’ora di
distanza da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità di voti, nelle
votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo è composto da sette membri rappresentativi delle varie
figure professionali del laureato in scienze e tecniche forestali. All’atto
della costituzione della Associazione il Consiglio Direttivo è composto dai
fondatori.
Al
Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza, spetta:
a)
di eleggere il Presidente ed un Vice Presidente al suo interno;
b)
di nominare i membri del Collegio dei Probiviri e determinarne il
compenso;
c)
di curare il conseguimento dei fini dell’Associazione e la esecuzione
delle deliberazioni dell’Assemblea;
d)
di deliberare sull’ammissione dei Soci;
e)
di proporre all’Assemblea, in relazione alle documentate necessità, la
misura del contributo annuale associativo;
f)
di approvare i regolamenti delle Sezioni regionali e le loro modifiche
g)
formulare eventuali proposte all’Assemblea sui programmi e sulle
iniziative da intraprendere, per realizzare gli scopi della Associazione;
h)
di provvedere sulla devoluzione del patrimonio netto residuo, in caso di
definitiva liquidazione della Associazione;
i)
di provvedere sulle modifiche dello Statuto;
j)
di cooptare nel Consiglio medesimo nuovi membri in caso di cariche rese
vacanti, fino alla scadenza del mandato;
k)
di deliberare in ordine alla trasformazione o estinzione della
Associazione
Il
Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno
e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
La
convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima
dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, del luogo,
del giorno e dell'ora della riunione. In caso di urgenza le convocazioni con la
sommaria indicazione degli argomenti da trattare possono essere fatte con
telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza.
Il
Presidente, i Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri durano in carica tre anni e
sono rieleggibili; le loro funzioni si protraggono, comunque, oltre la data di
scadenza del mandato, o eventualmente di rinuncia, fino alla prima Assemblea,
che deve provvedere a nuove elezioni. I predetti, ove nominati a cariche resesi
vacanti, nel corso del triennio, scadono a fine del triennio stesso.
Nella
Associazione è istituito e funziona un Collegio dei Revisori, composto da tre
Revisori anche non soci, i quali debbono vigilare sull'osservanza della legge e
dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità e
controllare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle
scritture contabili.
I
Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Uno
dei tre Revisori, su designazione degli altri due, presiede il Collegio.
Articolo 12
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi. Possono essere
elette anche persone scelte fra i non soci. Al Collegio dei Probiviri spetta
dirimere ogni vertenza tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione.
I
verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono
essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato all'inizio di
ciascuna riunione.
I
componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori non percepiscono
alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese
sostenute per ragioni dell'incarico, con i criteri determinati dall’Assemblea.
L'esercizio
finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
Per
quanto non previsto dal presente
Statuto, valgono le norme del Codice Civile e quelle specifiche dello Statuto
della FIDAF.